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DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ Io sottoscritta, Francesca Lombardi, nata il 15 giugno 1975 a Torino, residente in Via Po 30, 10124 Torino, C.F. LMBFNC75H55L219X, DICHIARO di ospitare presso la mia abitazione il Sig. Alessandro Lombardi, nato il 3 marzo 2000, a partire dal 1° aprile 2026. Dichiaro che le informazioni fornite sono veritiere e mi assumo le responsabilità previste dalla normativa vigente. Torino, 1 aprile 2026 Firma dell'ospitante: Francesca Lombardi

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Dichiarazione di ospitalità: cos'è e quando va fatta

La dichiarazione di ospitalità è la comunicazione obbligatoria con cui chi mette a disposizione un alloggio (a titolo gratuito o oneroso) a un cittadino straniero non comunitario informa l'autorità di pubblica sicurezza dell'inizio dell'ospitalità. È disciplinata dall'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione) e ha rilevanza penale: la mancata comunicazione comporta sanzione amministrativa da 160 a 1.100 € (art. 7, comma 2-bis TUI).

Chi deve fare la comunicazione

L'obbligo grava su chiunque a qualsiasi titolo dia alloggio o ospiti, anche temporaneamente, uno straniero non comunitario o apolide. Si applica quindi a:

  • Familiari che ospitano parenti stranieri.
  • Amici e conoscenti che offrono ospitalità gratuita.
  • Locatori di immobili a stranieri.
  • Albergatori, gestori di affittacamere, B&B (con procedure semplificate via Alloggiati Web della Polizia di Stato).
  • Datori di lavoro che alloggiano dipendenti stranieri.

L'obbligo non si applica ai cittadini dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, della Confederazione Svizzera, della Città del Vaticano e di San Marino, regolati invece dal D.Lgs. 30/2007.

Termini e modalità

La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità. Si può presentare:

  • Presso il Commissariato di Polizia o, in mancanza, il Comando dei Carabinieri del luogo dove si trova l'alloggio.
  • Tramite raccomandata A/R indirizzata alla Questura competente.
  • Tramite PEC alla Questura, dove disponibile.

La dichiarazione è gratuita, salvo le marche da bollo eventualmente richieste dal procedimento amministrativo connesso (es. permesso di soggiorno).

Differenza con la dichiarazione di ospitalità per il permesso di soggiorno

La «dichiarazione di ospitalità» a fini di pubblica sicurezza (art. 7 TUI) non è la stessa cosa della «dichiarazione di alloggio» (o «attestazione di ospitalità») che lo straniero deve allegare alla domanda di permesso di soggiorno o di rinnovo. Quest'ultima è una dichiarazione rilasciata dall'ospitante per attestare la disponibilità dell'alloggio, da consegnare allo Sportello Unico per l'Immigrazione o alla Questura. Sempre più Comuni adottano la «dichiarazione di idoneità alloggiativa» (art. 29, c. 3 lett. a TUI) per i ricongiungimenti familiari e i rinnovi a titolo lavoro.

Mentioni indispensabili nella dichiarazione

  • Dati anagrafici dell'ospitante: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, documento di identità.
  • Dati anagrafici dell'ospite straniero: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, estremi del passaporto o del documento equivalente, estremi del permesso di soggiorno o del visto.
  • Indirizzo esatto dell'alloggio messo a disposizione, con dati catastali se possibile.
  • Titolo in base al quale l'ospitante dispone dell'alloggio (proprietà, locazione, comodato).
  • Data di inizio dell'ospitalità e durata prevista.
  • Titolo dell'ospitalità: gratuita o onerosa.
  • Dichiarazione di consapevolezza delle responsabilità penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
  • Firma autografa dell'ospitante, accompagnata da copia del documento di identità.

Per chi ospita per turismo o brevi periodi

Se Lei gestisce strutture ricettive (alberghi, B&B, affittacamere, case vacanza, locazioni brevi sotto i 30 giorni ex L. 96/2017), l'adempimento avviene tramite Alloggiati Web (sito ufficiale della Polizia di Stato), entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite. Per i pernottamenti inferiori a 24 ore, la comunicazione è contestuale all'arrivo. Sanzioni per omessa comunicazione: 110 € per ogni giorno di ritardo (R.D. 773/1931, T.U.L.P.S.).

Implicazioni per l'ospite straniero

L'ospite straniero che entra in Italia con visto turistico o per motivi di studio/lavoro deve dichiarare la propria presenza alla Questura entro 8 giorni dall'ingresso (art. 5, c. 7 TUI), salvo che l'arrivo sia stato registrato presso strutture ricettive che hanno effettuato la comunicazione. Per i soggiorni superiori a 90 giorni, è obbligatorio richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'arrivo.

Obblighi del proprietario di immobile

Chi affitta un immobile a uno straniero deve:

  • Effettuare la comunicazione di cessione di fabbricato (art. 12 D.L. 59/1978) presso il Comune.
  • Effettuare la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 TUI alla Questura, anche se il rapporto è oneroso.
  • Verificare il regolare permesso di soggiorno dell'inquilino: la concessione di alloggio a stranieri irregolari configura il reato ex art. 12, c. 5 TUI (favoreggiamento dell'immigrazione irregolare).

Casi particolari

Familiari di cittadino UE: gli stranieri non comunitari familiari di un cittadino UE residente in Italia non sono soggetti all'art. 7 TUI, ma alla disciplina del D.Lgs. 30/2007.

Rifugiati e protezione internazionale: l'ospitalità deve comunque essere comunicata, ma con un regime semplificato per chi è ancora in attesa di pronuncia sulla domanda di asilo.

Minorenni stranieri non accompagnati: l'ospitalità è soggetta a regime speciale e deve essere segnalata ai servizi sociali del Comune e al Tribunale per i Minorenni.

Errori da evitare

  • Saltare la comunicazione pensando che sia una formalità: la sanzione amministrativa arriva fino a 1.100 €.
  • Comunicazione tardiva: oltre le 48 ore scatta comunque la sanzione.
  • Mancata verifica del permesso di soggiorno: rischio di reato di favoreggiamento.
  • Confondere dichiarazione di ospitalità (art. 7 TUI) con dichiarazione di alloggio per permesso di soggiorno: sono due adempimenti distinti.
  • Errori nella trascrizione del passaporto: rendono la comunicazione inefficace.

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