Dichiarazione di ospitalità: cos'è e quando va fatta
La dichiarazione di ospitalità è la comunicazione obbligatoria con cui chi mette a disposizione un alloggio (a titolo gratuito o oneroso) a un cittadino straniero non comunitario informa l'autorità di pubblica sicurezza dell'inizio dell'ospitalità. È disciplinata dall'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione) e ha rilevanza penale: la mancata comunicazione comporta sanzione amministrativa da 160 a 1.100 € (art. 7, comma 2-bis TUI).
Chi deve fare la comunicazione
L'obbligo grava su chiunque a qualsiasi titolo dia alloggio o ospiti, anche temporaneamente, uno straniero non comunitario o apolide. Si applica quindi a:
- Familiari che ospitano parenti stranieri.
- Amici e conoscenti che offrono ospitalità gratuita.
- Locatori di immobili a stranieri.
- Albergatori, gestori di affittacamere, B&B (con procedure semplificate via Alloggiati Web della Polizia di Stato).
- Datori di lavoro che alloggiano dipendenti stranieri.
L'obbligo non si applica ai cittadini dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, della Confederazione Svizzera, della Città del Vaticano e di San Marino, regolati invece dal D.Lgs. 30/2007.
Termini e modalità
La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità. Si può presentare:
- Presso il Commissariato di Polizia o, in mancanza, il Comando dei Carabinieri del luogo dove si trova l'alloggio.
- Tramite raccomandata A/R indirizzata alla Questura competente.
- Tramite PEC alla Questura, dove disponibile.
La dichiarazione è gratuita, salvo le marche da bollo eventualmente richieste dal procedimento amministrativo connesso (es. permesso di soggiorno).
Differenza con la dichiarazione di ospitalità per il permesso di soggiorno
La «dichiarazione di ospitalità» a fini di pubblica sicurezza (art. 7 TUI) non è la stessa cosa della «dichiarazione di alloggio» (o «attestazione di ospitalità») che lo straniero deve allegare alla domanda di permesso di soggiorno o di rinnovo. Quest'ultima è una dichiarazione rilasciata dall'ospitante per attestare la disponibilità dell'alloggio, da consegnare allo Sportello Unico per l'Immigrazione o alla Questura. Sempre più Comuni adottano la «dichiarazione di idoneità alloggiativa» (art. 29, c. 3 lett. a TUI) per i ricongiungimenti familiari e i rinnovi a titolo lavoro.
Mentioni indispensabili nella dichiarazione
- Dati anagrafici dell'ospitante: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, documento di identità.
- Dati anagrafici dell'ospite straniero: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, estremi del passaporto o del documento equivalente, estremi del permesso di soggiorno o del visto.
- Indirizzo esatto dell'alloggio messo a disposizione, con dati catastali se possibile.
- Titolo in base al quale l'ospitante dispone dell'alloggio (proprietà, locazione, comodato).
- Data di inizio dell'ospitalità e durata prevista.
- Titolo dell'ospitalità: gratuita o onerosa.
- Dichiarazione di consapevolezza delle responsabilità penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
- Firma autografa dell'ospitante, accompagnata da copia del documento di identità.
Per chi ospita per turismo o brevi periodi
Se Lei gestisce strutture ricettive (alberghi, B&B, affittacamere, case vacanza, locazioni brevi sotto i 30 giorni ex L. 96/2017), l'adempimento avviene tramite Alloggiati Web (sito ufficiale della Polizia di Stato), entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite. Per i pernottamenti inferiori a 24 ore, la comunicazione è contestuale all'arrivo. Sanzioni per omessa comunicazione: 110 € per ogni giorno di ritardo (R.D. 773/1931, T.U.L.P.S.).
Implicazioni per l'ospite straniero
L'ospite straniero che entra in Italia con visto turistico o per motivi di studio/lavoro deve dichiarare la propria presenza alla Questura entro 8 giorni dall'ingresso (art. 5, c. 7 TUI), salvo che l'arrivo sia stato registrato presso strutture ricettive che hanno effettuato la comunicazione. Per i soggiorni superiori a 90 giorni, è obbligatorio richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'arrivo.
Obblighi del proprietario di immobile
Chi affitta un immobile a uno straniero deve:
- Effettuare la comunicazione di cessione di fabbricato (art. 12 D.L. 59/1978) presso il Comune.
- Effettuare la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 TUI alla Questura, anche se il rapporto è oneroso.
- Verificare il regolare permesso di soggiorno dell'inquilino: la concessione di alloggio a stranieri irregolari configura il reato ex art. 12, c. 5 TUI (favoreggiamento dell'immigrazione irregolare).
Casi particolari
Familiari di cittadino UE: gli stranieri non comunitari familiari di un cittadino UE residente in Italia non sono soggetti all'art. 7 TUI, ma alla disciplina del D.Lgs. 30/2007.
Rifugiati e protezione internazionale: l'ospitalità deve comunque essere comunicata, ma con un regime semplificato per chi è ancora in attesa di pronuncia sulla domanda di asilo.
Minorenni stranieri non accompagnati: l'ospitalità è soggetta a regime speciale e deve essere segnalata ai servizi sociali del Comune e al Tribunale per i Minorenni.
Errori da evitare
- Saltare la comunicazione pensando che sia una formalità: la sanzione amministrativa arriva fino a 1.100 €.
- Comunicazione tardiva: oltre le 48 ore scatta comunque la sanzione.
- Mancata verifica del permesso di soggiorno: rischio di reato di favoreggiamento.
- Confondere dichiarazione di ospitalità (art. 7 TUI) con dichiarazione di alloggio per permesso di soggiorno: sono due adempimenti distinti.
- Errori nella trascrizione del passaporto: rendono la comunicazione inefficace.
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