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Denuncia un sinistro alla tua compagnia assicurativa (danno da acqua, furto, incendio, RC auto) con tutte le menzioni obbligatorie e nei termini di legge.

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Spett.le Assicurazioni Excellence S.p.A. Ufficio Sinistri Via del Tritone 125 00187 Roma (RM) PEC: sinistri@pec.assicurazioniexcellence.it
Maria Rossi Via Garibaldi 42 20121 Milano (MI) C.F.: RSSMRA85T55F205X N. polizza: MRH 12345678 Tel.: 333 1234567
Milano, 19 aprile 2026
Oggetto: Denuncia di sinistro — danno da acqua del 17 aprile 2026 — polizza MRH 12345678 Invio a mezzo raccomandata A/R e PEC Spettabile Compagnia, la sottoscritta Maria Rossi, in qualità di contraente e assicurata della polizza multirischio abitazione n. MRH 12345678, sottoscritta presso codesta Compagnia, con la presente denuncia il sinistro di seguito descritto, nel rispetto del termine di cui all'art. 1913 del Codice Civile. Natura del sinistro: danno da acqua Data e ora di accadimento/scoperta: 17 aprile 2026 ore 22:00 Luogo: cucina e adiacente soggiorno dell'appartamento sito in Milano (MI), Via Garibaldi 42, piano 3°, interno 7 Circostanze: in data 17 aprile 2026 alle ore 22:00 circa, ho constatato una rilevante perdita d'acqua proveniente dal tubo di scarico della lavastoviglie. L'acqua si è rapidamente diffusa sul pavimento della cucina e del soggiorno adiacente. Ho immediatamente chiuso l'erogazione idrica generale e contattato un idraulico d'urgenza, intervenuto la mattina seguente per la riparazione (fattura allegata). Danni constatati: — parquet del soggiorno deformato su circa 8 mq (preventivo di sostituzione: € 1.800 IVA inclusa); — ante inferiori dei pensili cucina danneggiate, n. 2 da sostituire (preventivo: € 450 IVA inclusa); — battiscopa per 4 metri lineari (preventivo: € 180 IVA inclusa); — totale stimato dei danni materiali: € 2.430 IVA inclusa. Il condòmino del piano sottostante (Sig. Verdi, interno 5) ha segnalato anch'egli infiltrazioni; abbiamo redatto in data 18 aprile 2026 una constatazione amichevole condominiale, allegata in copia. Documenti allegati alla presente: — n. 8 fotografie datate dei danni; — fattura dell'idraulico per intervento d'urgenza del 18/04/2026; — preventivo del posatore di parquet (€ 320 per perizia + € 1.800 per sostituzione); — preventivo del falegname per ante e battiscopa; — constatazione amichevole sottoscritta con il condòmino del piano sottostante; — fattura d'origine del parquet (anno 2021); — copia carta d'identità. Resto a Vostra disposizione per ogni informazione complementare e per organizzare il sopralluogo del perito incaricato nel più breve tempo possibile. Vi prego cortesemente di confermare ricezione della presente denuncia e di indicarmi il nominativo del perito e la procedura da seguire. Con l'occasione porgo distinti saluti. Maria Rossi [Firma autografa]
Maria Rossi

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Come denunciare un sinistro alla compagnia assicurativa

La denuncia di sinistro è l'atto con cui si informa la propria compagnia assicurativa di un evento coperto dalla polizza (danno da acqua, furto, incendio, sinistro stradale) e si dà avvio alla procedura di liquidazione. Mal redatta o tardiva, può comportare il rifiuto dell'indennizzo — con un pregiudizio anche di migliaia di euro.

Nel diritto italiano l'obbligo di denuncia è disciplinato dal Codice Civile, artt. 1913 e seguenti. I termini sono stringenti e l'inadempimento è sanzionato dall'art. 1915 c.c. con la possibile riduzione o perdita dell'indennizzo.

I termini di legge da rispettare

L'art. 1913 c.c. impone all'assicurato di dare avviso del sinistro entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, salvo diverso e più favorevole termine previsto dalle condizioni generali di polizza:

  • Furto e rapina: 3 giorni dal momento della scoperta, oltre all'obbligo di sporgere denuncia/querela ai Carabinieri o alla Polizia.
  • Incendio, danno da acqua, eventi atmosferici: 3 giorni di norma, alcuni contratti accordano 5-7 giorni.
  • RC auto (sinistro stradale): 3 giorni ex art. 143 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Modulo CAI (Constatazione Amichevole d'Incidente) raccomandato.
  • Lesioni personali alla vita assicurata: 5 giorni ex art. 1913 c.c.

Il termine decorre dal momento in cui l'assicurato ha avuto effettiva conoscenza del sinistro, non necessariamente dall'evento (importante per furti scoperti dopo un'assenza o danni occulti).

Conseguenze del ritardo (art. 1915 c.c.)

L'inadempimento dell'obbligo di avviso espone a sanzioni graduate: in caso di inadempimento doloso l'assicuratore può rifiutare integralmente l'indennizzo; in caso di inadempimento colposo può ridurlo in proporzione al pregiudizio sofferto (es. impossibilità di accertamenti tempestivi sui luoghi). In caso di ritardo, motivare nella denuncia le ragioni (degenza ospedaliera, assenza dall'Italia, scoperta tardiva) per limitare la sanzione.

Le coperture più frequenti

Danno da acqua: rottura di tubazioni, infiltrazioni, allagamenti. Coperto dalla quasi totalità delle polizze multirischio abitazione (MRH).

Furto e rapina: scasso, effrazione, furto con destrezza. Denuncia/querela alle autorità obbligatoria — allegare copia. Inventario dettagliato dei beni sottratti con valore di sostituzione.

Incendio: ogni danno da fuoco, fumo, esplosione. Verbale dei Vigili del Fuoco indispensabile.

Sinistro stradale (RC auto): la RC auto è obbligatoria ex art. 122 D.Lgs. 209/2005 e regolata dall'art. 1917 c.c. Il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti attiva la procedura di indennizzo diretto (CARD), con liquidazione dalla propria compagnia entro 30 giorni (60 se vi sono lesioni).

Vandalismo: danneggiamenti, atti dolosi di terzi. Denuncia alle autorità obbligatoria.

Eventi atmosferici (tempesta, grandine, alluvione): garanzia spesso accessoria alla MRH, da verificare in polizza.

Le sette menzioni obbligatorie

  1. Dati completi dell'assicurato: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, email, numero di polizza.
  2. Dati della compagnia: ragione sociale, indirizzo dell'ufficio sinistri (spesso diverso dall'agenzia).
  3. Data e ora del sinistro (o della scoperta, decisiva per i termini ex art. 1913 c.c.).
  4. Luogo preciso: indirizzo completo, piano, locale, oppure luogo del sinistro stradale con riferimenti.
  5. Descrizione circostanziata dei fatti: cosa è accaduto, in quali circostanze, quali danni constatati. Restare fattuali e cronologici.
  6. Stima quantitativa dei danni con inventario dettagliato: mobili, attrezzature, effetti personali, opere di ripristino, preventivi.
  7. Documenti allegati: foto datate, fatture d'acquisto, preventivi di riparazione, copia denuncia/querela per furto, verbale VVF per incendio, modulo CAI per RC auto, certificato medico per lesioni.

La franchigia e i massimali

Verificare sempre la polizza prima della denuncia: la franchigia (importo a carico dell'assicurato) può rendere la denuncia poco conveniente per piccoli sinistri. I massimali per categoria di bene (gioielli, opere d'arte, materiale informatico) sono spesso più bassi del massimale generale (3.000-10.000 € tipicamente). I beni di valore superiore vanno dichiarati individualmente con stima peritale.

La perizia e il diritto al perito di parte

Per sinistri significativi (oltre 1.500-2.000 € nelle MRH) la compagnia incarica un proprio perito. L'assicurato ha diritto di nominare un perito di parte a propria tutela. I compensi sono di norma a carico dell'assicurato ma spesso ripagati da una migliore liquidazione. In caso di disaccordo persistente, ricorso a un terzo perito o all'arbitrato previsto dalla polizza.

Tempi di liquidazione

Per la RC auto, il D.Lgs. 209/2005 impone tempi precisi: solo danni a cose offerta entro 60 giorni dalla ricezione del CAI completo (30 giorni se firmato da entrambi i conducenti); anche danni a persone offerta entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione medica. Per MRH e altri rami danni i termini sono contrattuali, di norma 30-60 giorni dalla chiusura della perizia. In caso di silenzio o ritardo ingiustificato, mettere in mora con raccomandata A/R o PEC e attivare il reclamo formale (risposta dovuta entro 45 giorni).

Cosa fare in caso di rifiuto o liquidazione insufficiente

  1. Reclamo all'Ufficio Reclami della compagnia: obbligo di risposta entro 45 giorni (Reg. IVASS 24/2008).
  2. Reclamo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni): se la risposta è insoddisfacente, ricorso all'autorità di vigilanza tramite modulo online o PEC. Termine di risposta IVASS: 90 giorni. Sito www.ivass.it.
  3. Conciliaweb: piattaforma di conciliazione gratuita e telematica per controversie assicurative.
  4. Mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): condizione di procedibilità per la causa civile in materia assicurativa.
  5. Azione giudiziale: Giudice di Pace (fino a 25.000 € per RC auto) o Tribunale civile. Prescrizione: 2 anni dal sinistro per le polizze danni (art. 2952 c.c.), 10 anni per la RC auto.

Errori da evitare

  • Tardare la denuncia: rischio di riduzione o perdita dell'indennizzo ex art. 1915 c.c. Denunciare entro 3 giorni anche senza conoscere l'esatta entità.
  • Modificare i luoghi prima della perizia: non riparare prima del sopralluogo del perito (salvo urgenza, documentando con foto).
  • Sottostimare i danni: difficile rivedere al rialzo dopo. Allegare sempre preventivi dettagliati.
  • Sopravvalutare o frodare: l'art. 1892 c.c. consente l'annullamento del contratto per dichiarazioni inesatte dolose; la frode integra il reato di truffa all'assicuratore (art. 642 c.p.).
  • Omettere la denuncia/querela alle autorità per furto, rapina o vandalismo: nessun indennizzo senza denuncia.

Analoghi nel diritto svizzero

Per polizze stipulate in Svizzera (Ticino, Grigioni italiano), la materia è regolata dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA, RS 221.229.1). L'art. 38 LCA impone l'avviso «non appena ne ha avuto conoscenza». L'autorità di vigilanza è la FINMA; l'Ombudsman dell'assicurazione privata offre un servizio di mediazione gratuito.

Cosa Lettrio genera per te in 30 secondi

La nostra IA redige una denuncia di sinistro conforme al Codice Civile italiano: riferimento al numero di polizza, descrizione circostanziata, quantificazione dei danni, elenco dei documenti da allegare, citazione degli articoli applicabili (artt. 1913, 1915, 1917 c.c. e D.Lgs. 209/2005 per RC auto) e formula di chiusura adeguata. Formato pronto per raccomandata A/R o PEC nel rispetto dei termini di legge — primo invio gratuito, senza account.

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