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Generatore di Sollecito Affitto Insoluto

Sollecita all'inquilino il pagamento dell'affitto arretrato con una formale messa in mora (promemoria, costituzione in mora, intimazione di sfratto).

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Sig.ra Laura Quintavalle Appartamento 3 Via Bechevelin 41 50124 Firenze
Michele Trentini Via dei Fratelli Rosselli 8 50123 Firenze Codice fiscale TRNMHL78E12D612R 340 1234567
Firenze, 18 maggio 2026
Raccomandata A/R Oggetto: Diffida ad adempiere - canoni di locazione non corrisposti, Via Bechevelin 41, appartamento 3 Gentile Signora Quintavalle, le scrivo in merito ai canoni non corrisposti relativi all'immobile sito in Via Bechevelin 41, appartamento 3, 50124 Firenze, a lei locato in forza del contratto del 1 settembre 2025. Risultano insolute le seguenti somme: - Canone e oneri accessori di aprile 2026, scadenza 1 aprile 2026: 950,00 euro - Canone e oneri accessori di maggio 2026, scadenza 1 maggio 2026: 950,00 euro - Totale dovuto al 18 maggio 2026: 1.900,00 euro Le ho inviato un primo sollecito via email l'8 aprile 2026, rimasto senza riscontro. Con la presente la diffido a corrispondere l'importo di 1.900,00 euro entro il 1 giugno 2026, mediante bonifico sul conto abitualmente utilizzato per il pagamento del canone. Qualora non le sia possibile saldare l'intero importo, la invito a contattarmi prima di tale data per concordare per iscritto un piano di rientro: e di gran lunga la soluzione che preferisco. In mancanza di pagamento o di riscontro entro il 1 giugno 2026, saro costretto a promuovere intimazione di sfratto per morosita con contestuale ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 392/1978 e degli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile. La informo inoltre che i servizi sociali del suo Comune e i fondi regionali per la morosita incolpevole possono intervenire rapidamente in situazioni di questo tipo. Distinti saluti,
Michele Trentini

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Canoni non pagati: le fasi e perché l'ordine conta

La diffida per morosità è la lettera con cui il locatore reclama formalmente i canoni scaduti. Persegue due obiettivi che tirano in direzioni opposte: rendere il pagamento il più semplice e probabile possibile, e costruire la prova che le servirà se il pagamento non arriverà mai. Una lettera che ottiene solo la prima cosa fa perdere un mese; una che ottiene solo la seconda trasforma una dimenticanza in un contenzioso.

Per questo esistono le fasi. La grande maggioranza delle morosità che finiscono bene finisce sulla prima: un sollecito breve e senza toni, inviato il giorno dopo la scadenza.

Fase 1 — il sollecito

Presto, corto, presumendo buona fede. Un addebito automatico tornato indietro, un cambio di banca, uno stipendio slittato o un inquilino imbarazzato sono le cause più comuni. Indichi importo, data di scadenza, coordinate di pagamento e un termine preciso. Non parli di sfratto: a questo punto non ha nulla da guadagnarci e molta buona volontà da perdere.

Fase 2 — la diffida ad adempiere

Senza risposta cambiano il tono e il mezzo. Questa lettera parte per raccomandata A/R o PEC, perché da qui in poi non conta solo cosa ha scritto, ma poter provare quando è arrivata.

  • Dettagli il debito: ogni mensilità, ogni importo, ogni scadenza, poi il totale. Una cifra complessiva si contesta con facilità.
  • Fissi un termine fermo e indichi cosa accadrà alla scadenza.
  • Avvisi contestualmente il garante o l'assicurazione sui canoni: queste garanzie impongono termini di denuncia, e una denuncia tardiva è una denuncia respinta.
  • Resti sui fatti. Tutto ciò che può essere letto come pressione le si ritorce contro.

Fase 3 — lo sfratto per morosità

Il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza costituisce grave inadempimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 392/1978 e apre la strada all'intimazione di sfratto per morosità, che si propone davanti al tribunale unitamente all'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti.

Metta in conto il termine di grazia: alla prima udienza il conduttore può chiedere al giudice un termine per sanare la morosità, non superiore a novanta giorni. Se paga entro quel termine, lo sfratto non viene convalidato. È il motivo per cui molti procedimenti si chiudono a un passo dal traguardo — e il motivo per cui la documentazione delle fasi 1 e 2 conta: il beneficio non è illimitato e il giudice valuta i precedenti.

Cosa cambia davvero l'esito

  • Inviare la fase 1 puntualmente, sempre. Chi aspetta un mese recupera molto meno, e le sue lettere successive pesano meno perché il conduttore può invocare settimane di tolleranza.
  • Mai cambiare la serratura né staccare le utenze. È spoglio illegittimo, può costituire reato ed espone a risarcimenti ben superiori al debito. Trasforma inoltre una causa vinta in una causa persa.
  • Offrire un piano di rientro scritto non appena il conduttore risponde. Un accordo firmato e rispettato vale più di un titolo da eseguire.
  • Indicare i sostegni disponibili. I servizi sociali comunali e i fondi per la morosità incolpevole risolvono una parte dei casi prima del tribunale.
  • Il deposito cauzionale resta fuori finché il contratto è in corso: garantisce la fine del rapporto, non i canoni correnti.

FAQ

Dopo quanti giorni di ritardo posso agire?

Il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza costituisce grave inadempimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 392/1978 e apre la strada allo sfratto per morosità. Questo non significa che convenga agire il ventunesimo giorno: il sollecito e la diffida costano poco, risolvono la maggior parte dei casi e costruiscono la documentazione che servirà se si arriva davanti al giudice.

La diffida deve andare per raccomandata o PEC?

Il primo sollecito no: una email mantiene il tono leggero e basta nella maggior parte dei casi. La diffida sì, per raccomandata A/R o PEC. Da quel momento non conta solo il contenuto ma la prova della data di ricezione, e le assicurazioni sui canoni non pagati richiedono quasi sempre quella prova entro un termine preciso per accettare la denuncia di sinistro.

Che cos'è il termine di grazia?

Alla prima udienza dello sfratto per morosità il conduttore può chiedere al giudice un termine per sanare il debito, non superiore a novanta giorni. Se paga entro quel termine, lo sfratto non viene convalidato. Il beneficio non è però illimitato nel tempo e il giudice valuta i precedenti: è un'altra ragione per documentare per iscritto ogni sollecito.

Posso risolvere il contratto da solo per morosità?

No. Anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, il rilascio dell'immobile richiede un provvedimento del giudice e l'esecuzione tramite ufficiale giudiziario. Nessuna lettera del locatore, per quanto ferma, pone fine al contratto da sola né consente di rientrare nell'immobile.

Posso cambiare la serratura o staccare le utenze?

Mai. È spoglio illegittimo, può costituire reato ed espone a risarcimenti ben superiori al debito. Soprattutto trasforma una causa che stava per vincere in una causa persa. Qualunque sia la situazione, l'unica strada è sollecito, diffida, intimazione di sfratto e giudice.

Posso trattenere i canoni dal deposito cauzionale?

Durante il contratto no. Il deposito garantisce gli inadempimenti al termine della locazione e produce interessi legali a favore del conduttore. Utilizzarlo per canoni correnti la lascia senza garanzia proprio quando servirebbe, e complica la restituzione al momento della riconsegna.

Il servizio è gratuito?

L'anteprima è gratuita: 3 al mese. La lettera completa (testo integrale + PDF pulito + copia email) costa 2,99 € l'una, senza abbonamento.

Le lettere sono giuridicamente valide?

Lettrio prepara lettere formattate professionalmente secondo le convenzioni formali del tuo paese. Ti consigliamo di rileggere prima di inviare. Non si tratta di un parere legale.